Obbligo diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs 102/2014


Sei un’azienda energivora o un’impresa con più di 250 lavoratori o con fatturato superiore a 50 M€ (e bilanci annuali superiori a 43 M€)?

Ti invitiamo a verificare quanto prima se sei soggetto all’obbligo di diagnosi energetica imposto dal D.Lgs. 102 del 2014 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica” perché stanno effettuando controlli, con sanzioni significative per chi non è in regola. Sono previste sanzioni da 2.000 a 40.000 euro sia per le imprese che non rispettano le scadenze fissate sia per quelle che non effettuano la diagnosi secondo le indicazioni definite.

Sinergia può supportarti in tale verifica e, nell’eventualità dovessi procedere con la diagnosi, può condurla in modo completo e secondo la normativa prevista sia perché è una E.S.CO. (Energy Saving COmpany) con esperienza certificata ai sensi della norma UNI 11352, sia perché ha al suo interno tecnici Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) accreditati ai sensi della norma UNI 11339.

Se vuoi saperne di più siamo a tua disposizione. Scrivici a: info@sinergia-esco.it .

 

Breve sintesi del Decreto Legislativo di attuazione della direttiva sull’Efficienza Energetica:

  • Decreto di riferimentoD.Lgs. n°102 del 04/07/2014 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica” ; ha introdotto importanti novità per favorire l’efficienza negli usi finali dell’energia e raggiungere così il target della riduzione del 20% dei consumi energetici entro il 2020.
  • Per chi è obbligatorio: 
  1. Grandi Imprese (imprese con più di 250 lavoratori o fatturato superiore a 50 M€ (e bilanci annuali superiori a 43 M€); devono eseguire una diagnosi energetica in tutti i siti produttivi nazionali;
  2. Imprese energivore indipendentemente dalle loro dimensioni; devono inoltre dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati oppure devono adottare Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE) conformi alla norma ISO 50001.
  • Entro quando: entro il 5 dicembre 2015, e successivamente ogni 4 anni.
  • Chi è esente: le grandi imprese che hanno adottato Sistemi di Gestione (SGE) secondo le norme ISO 50001, ISO 14001 o EMAS, a condizione che sia presente un audit energetico conforme alle indicazioni dell’Allegato 2 al decreto medesimo.
  • Sanzioni previste: nel caso di mancata effettuazione della diagnosi è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 4.000,00 e 40.000,00 € ; nel caso di esecuzione non rispettosa delle prescrizioni previste per legge è invece prevista una sanzione amministrativa tra 2.000,00 e 20.000,00 euro.

I risultati dovranno essere comunicati all’ENEA, soggetto al quale sono delegati i controlli a campione sulle diagnosi effettuate.